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Accesso civico “semplice” e “generalizzato”

L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Esso si distingue in:

  • accesso civico semplice consistente nel diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, ai sensi della normativa vigente, nei casi in cui il Consorzio ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web (art. 5 comma 1 D.lgs. 33/2013);
  • accesso civico generalizzato (FOIA) consistente nel diritto di chiunque di accedere a dati e documenti detenuti dal Consorzio, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013).

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO SEMPLICE

La richiesta di accesso civico semplice non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In caso di accoglimento, il Consorzio entro trenta giorni procede alla pubblicazione sul proprio sito web dei dati, delle informazioni o dei documenti richiesti e comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto nell’istanza presentata.

MODALITÀ PER L’ESERCIZIO DELL’ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO (FOIA)

La richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata e deve essere indirizzata al Settore “Segreteria, contratti e affari generali”.

In caso di accoglimento, il Consorzio provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, l’istante può presentare domanda diriesame al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni.

La decisione dell’amministrazione sulla richiesta e il provvedimento del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, in caso di proposizione dinnanzi allo stesso della richiesta di riesame, possono essere impugnati davanti al Tribunale amministrativo regionale ai sensi ai sensi dell’art. 116 del D.lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo).

 

MODALITA’ PER LA PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze (di accesso e di riesame) devono essere predisposte mediante compilazione dei moduli, direttamente scaricabili da questa pagina, e presentate alternativamente secondo le seguenti modalità:

  • Stampato, firmato e presentato per posta al seguente indirizzo: “Consorzio Bonifica Sud – Via Sant’Antonio n. 1 – 66054 Vasto (CH)”opersonalmente, unitamente a copia del documento di identità di chi firma l’istanza ed altri documenti allegati richiesti;
  • Scansionato ed inviato in allegato per posta elettronica o PEC, unitamente a copia per immagine del documento di identità del sottoscrittore ed altri documenti allegati richiesti, all’indirizzo mail: protocollo@consorziobonificasud.ito all’indirizzo PEC: consorziobonificasud@pec.it o al fax n. 0873.453102;
  • Firmato digitalmente ed inviato in allegato per posta elettronica all’indirizzo mail: protocollo@consorziobonificasud.ito all’indirizzo PEC: consorziobonificasud@pec.it unitamente ai documenti allegati richiesti.

Verranno comunque prese in considerazione anche istanze formalizzate in moduli diversi da quelli messi a disposizione del Consorzio, ovvero istanze inserite nel testo del messaggio di posta elettronica o PEC, ancorché non sottoscritte con firme elettroniche, purché sia prodotta contestualmente la copia della carta di identità dell’istante.

Modulistica accesso civico:

modello richiesta accesso civico