Statuto

NUOVO STATUTO DEL CONSORZIO DI BONIFICA SUD, BACINO MORO, SANGRO, SINELLO E TRIGNO

DELIBERA COMMISSARIALE N. 196 del 26.11.2020 (Formato PDF)
Statuto Consorzio Bonifica Sud Bacino Moro Sangro Sinello e Trigno (Formato PDF)

STATUTO

CONSORZIO BONIFICA SUD

 Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno

(Approvato con delibera commissariale n. 196 del 26 novembre 2020)

 

CAPO I

NATURA GIURIDICA – SEDE – FINI

COMPRENSORIO – PERIMETRO

 

Art. 1 – Costituzione, denominazione, natura giuridica dell’Ente e sede

  1. Il Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, costituito con deliberazione n. 800 del 7 aprile 1997 della Giunta Regionale d’Abruzzo, è ente pubblico economico a struttura associativa e svolge la propria attività entro i limiti consentiti dalla legge e dallo statuto.
  2. Il Consorzio di Bonifica Sud è retto dalla legge e dal presente Statuto.
  3. Il Consorzio di Bonifica Sud ha la propria sede legale in Vasto (CH), ove è ubicata la principale sede amministrativa e di rappresentanza.
  4. Il Consorzio può avere sedi operative decentrate all’interno del proprio comprensorio.

 

Art. 2 – Finalità

  1. Le attività svolte dal Consorzio sono finalizzate alla bonifica integrale quale attività polifunzionale e permanente di rilevanza pubblica, finalizzata alla sicurezza territoriale, ambientale e alimentare. In tale ambito il Consorzio, attraverso l’attività di bonifica, garantisce la sicurezza idraulica, la manutenzione del territorio, la provvista, la razionale utilizzazione e la tutela delle risorse idriche a prevalente uso irriguo, il deflusso idraulico, la conservazione e la difesa del suolo, la salvaguardia e la valorizzazione dello spazio rurale e dell’ambiente.
  2. Nel perseguimento di tali finalità, il Consorzio è tenuto ad informare l’esercizio delle proprie funzioni ai principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza ed equilibrio di bilancio. L’attività di bonifica si informa, altresì, al principio dell’Unione Europea di precauzione ed al principio di prevenzione del danno ambientale ed è diretta anche alla correzione degli effetti negativi sull’ambiente e sulla risorsa idrica dei processi economici, salvaguardando le aspettative e i diritti delle generazioni future a fruire di un patrimonio ambientale integro.

 

Art. 3 – Funzioni e competenze

  1. Le funzioni del Consorzio, fermo restando la competenza dell’Autorità di Distretto in materia di pianificazione secondo le norme di cui alla Legge n.183/89 e della programmazione provinciale in materia di difesa del suolo di cui all’art. 19 della Legge n. 267/2000 e s.m.i. in attuazione del Piano di Difesa del Territorio e di Bonifica previsto all’art. 9 della L.R. 36/96, sono quelle indicate dall’art. 11 della Legge Regionale 7 giugno 1996 n. 36 e s.m.i.
  2. Il Consorzio esercita le funzioni relative a:
  3. realizzazione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica e d’irrigazione;
  4. realizzazione, manutenzione di strade, acquedotti ed elettrodotti rurali;
  5. manutenzione e gestione di impianti di depurazione, qualora Comuni, Comunità Montane, Province, Regioni, Consorzi e Società tra altri Enti decidano di affidarli ad essi in concessione;
  6. realizzazione, manutenzione e gestione di impianti di produzione di energia;
  7. realizzazione di opere finalizzate alla manutenzione e ripristino ambientale e di protezione dalle calamità naturali mediante forestazione ed interventi di manutenzione idraulica;
  8. attività di progettazione relativa alle opere di cui alle lettere a), b), c), d), e) del presente comma. Per la progettazione e direzione lavori è ammesso il ricorso ad incarichi esterni solo se il direttore del Consorzio attesti la mancanza in organico di professionalità adeguata. Le attività di progettazione possono essere ricomprese tra quelle previste dall’art. 4 del presente Statuto, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 2, comma 4, della Legge Regionale 20 dicembre 2019, n. 45;
  9. ogni altro compito connesso e funzionale alla difesa ed alla manutenzione del territorio che sia espressamente affidato ai Consorzi dagli atti di programmazione della Regione, dell’Autorità di Distretto, della Provincia, dei Comuni o delle Comunità Montane, nell’ambito delle rispettive competenze;
  10. promozione e partecipazione ad iniziative per valorizzare la competitività e l’economia del sistema agricolo e agro-alimentare e per sostenere e partecipare allo sviluppo socio-economico, territoriale e ambientale del comprensorio di competenza, ivi comprese le attività di rilevanza economica;
  11. organizzazione e gestione di servizi collettivi avanzati per le imprese agricole tesi a sviluppare una produzione agricola sostenibile: nel campo dell’agrometeorologia, della fitopatologia, dello studio e della valutazione dei suoli e delle terre, dell’agricoltura di precisione.
  12. Il Consorzio di Bonifica in materia di difesa del suolo può svolgere i seguenti ulteriori compiti e funzioni, previa delega su specifico intervento da parte dell’Ente competente che ne sostiene i costi, mantiene la titolarità dell’intervento eseguito nonché l’obbligo di vigilanza, gestione e manutenzione dello stesso:
  13. interventi strutturali di riqualificazione e manutenzione della rete idraulica e stradale minore e di bonifica;
  14. interventi di riqualificazione sulla rete di competenza di enti locali e di altri soggetti pubblici e privati, previa stipula di accordo di programma o convenzione;
  15. interventi finalizzati a prevenire l’insorgere di emergenze idrauliche e idrogeologiche, anche con la promozione della valorizzazione e dell’utilizzo a fini idraulici, irrigui e ambientali delle cave dismesse;
  16. lavori di adeguamento e ristrutturazione di torrenti e canali ad esclusione di quelli privati ed interventi per il ripristino delle frane sulle sponde degli stessi;
  17. lavori di manutenzione del reticolo idraulico a difesa dei centri abitati;
  18. lavori di realizzazione di opere di contenimento delle piene, quali casse di espansione, canali scolmatori ecc., ad esclusione di quelli privati;
  19. lavori di adeguamento delle infrastrutture idrauliche al territorio urbano;
  20. lavori di stabilizzazione delle pendici collinari.
  21. attività riguardanti la stabilità dei terreni contigui e declivi attraverso opere di mitigazione del rischio di dissesto idrogeologico, nell’ambito degli interventi finalizzati allo scolo delle acque, alla salubrità e alla difesa idraulica del territorio e alla regimazione dei corsi d’acqua naturali;
  22. al fine di non aggravare le condizioni di criticità idraulica dei corpi idrici, naturali od artificiali, recettori delle acque meteoriche, è necessario che le trasformazioni dell’uso del suolo che comportano variazioni della permeabilità superficiale debbano rispettare il principio della invarianza idraulica ed idrologica, anche mediante l’applicazione dei metodi del drenaggio urbano sostenibile (vasche d’acqua, stagni, giardini verdi, aree di ritenzione vegetata, trincee filanti). Tali principi devono essere rispettati anche per le aree già urbanizzate oggetto di interventi edilizi.
  23. In materia di affidamento in concessione di opere pubbliche inerenti le competenze dei Consorzi di bonifica, il Consorzio può realizzare in concessione per lo Stato, la Regione o altri Enti pubblici operanti in Abruzzo, con assunzione dei relativi oneri da parte dei rispettivi concedenti e senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione di opere pubbliche di propria competenza, ivi compresa la progettazione, l’esecuzione e la manutenzione degli interventi di bonifica previsti nei piani di bacini e nei programmi di intervento di cui al D.lgs. 152/2006.
  24. In materia ambientale, il Consorzio di Bonifica, senza alcun ulteriore onere a carico della contribuenza, può:
  25. anche attraverso appositi accordi di programma con le competenti autorità, concorrere alla realizzazione di azioni di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, anche al fine della utilizzazione irrigua e plurima, della rinaturalizzazione dei corsi d’acqua e della fitodepurazione, ai sensi dall’articolo 75, del D.lgs. 152/2006;
  26. provvedere, direttamente o su incarico di Enti pubblici o privati, alla progettazione, realizzazione e gestione di impianti per il trattamento delle acque di scarico o di reflui di altra provenienza;
  27. realizzare interventi di bonifica e di recupero dei siti inquinati secondo le direttive stabilite dagli enti competenti, nel rispetto della normativa vigente;
  28. effettuare interventi di rimozione ed eventuale avvio a recupero dei rifiuti abbandonati sulle sponde dei fiumi e di servizio e monitoraggio per contenere il fenomeno di abbandono dei rifiuti su tali aree incustodite. Tale servizio può essere svolto solo su richiesta dei Comuni territorialmente competenti, i quali devono indicare il luogo di smaltimento di detti rifiuti che può essere eseguito con i mezzi e il personale disponibili dei Consorzi e senza oneri a carico di questi.
  29. In materia di protezione civile:
  30. la Regione e gli Enti territoriali possono affidare ai Consorzi di bonifica la realizzazione di interventi urgenti ed indifferibili diretti al contenimento dei rischi idrogeologici e idraulici e degli eventi calamitosi naturali e provocati dall’uomo, attinenti alle opere di bonifica;
  31. previa convenzione stipulata con la Regione, i Consorzi di bonifica possono svolgere attività di pronto intervento durante l’evento calamitoso di contrasto e prevenzione delle varie pericolosità tra le quali la rimozione di ostacoli, anche causati da movimenti franosi, smottamenti spondali e accumuli detritici che possono impedire il fluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere idrauliche.
  32. Il Consorzio può esercitare attività di valorizzazione del patrimonio presente nei comprensori di riferimento; può altresì valorizzare le proprie strutture ed infrastrutture idrauliche che hanno caratteristiche storiche, archeologiche, monumentali, paesaggistiche ed ambientali.
  33. Il Consorzio persegue inoltre le compatibili ulteriori finalità secondo gli indirizzi programmatici ed operativi propri della Regione Abruzzo.
  34. Oltreché organismo per l’esecuzione di opere di iniziative approvate per conto della Regione Abruzzo, il Consorzio è organismo di promozione (iniziative tecniche e di studio), di progettazione e di collaborazione con la stessa Regione e con altri soggetti istituzionali operanti nel territorio.
  35. Il Consorzio, previa formale assunzione di provvedimenti amministrativi e tecnici resi esecutivi, può procedere:
  36. alla realizzazione di iniziative miranti alla tutela dell’ambiente e del paesaggio nel proprio comprensorio nonché alla difesa della produzione ed alla valorizzazione economico-agraria del comprensorio consortile;
  37. a realizzare iniziative miranti allo sviluppo e alla difesa del territorio, in particolare ponendosi quale realtà di possibile riferimento e collegamento con l’istituzione, l’attività e le competenze delle aree protette, il cui comprensorio è contiguo;
  38. a svolgere ogni altra funzione tecnico-amministrativa nonché gestionale, anche in nome e per conto della generalità dei proprietari consorziati, per l’esecuzione dei deliberati e progetti che l’Autorità di Distretto intendesse realizzare o affidare;
  39. può svolgere attività a rilevanza economica per il trattamento di rifiuti e reflui e per la distribuzione di acqua per usi plurimi, escluse quelle destinate ad uso potabile.
  40. Allo scopo di rendere efficiente la gestione e valorizzare risorse, professionalità ed esperienze dei territori di competenza, il Consorzio, per finalità di comune interesse e nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, correttezza, non discriminazione, rotazione e trasparenza, può affidare i lavori di propria competenza agli imprenditori agricoli, di cui all’art. 2135 del Codice Civile, appartenenti allo stesso, iscritti al registro delle imprese e che operano nel territorio del comprensorio di riferimento, sulla base delle convenzioni di cui alle vigenti disposizioni normative.

 

Art. 4 – Gestione in forma associata di attività

  1. Al fine di realizzare economie di gestione e garantire omogeneità nello svolgimento delle attività afferenti alle funzioni disciplinate dall’articolo 11 della legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di bonifica), il Consorzio gestisce in forma associata con altri Consorzi, anche mediante affidamento all’ANBI regionale, almeno le seguenti attività:
  2. partecipazione a bandi e finanziamenti per la realizzazione di opere ed interventi, nonché progettazione, esecuzione e direzione di lavori;
  3. affidamento di forniture, servizi e lavori, di importo pari o superiore agli importi previsti dal comma 1 dell’articolo 37 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), attraverso l’istituzione di una centrale unica di committenza;
  4. gestione dei contenziosi ed in particolare dei diritti creditori vantati, a qualsiasi titolo, nei confronti di terzi;
  5. adozione di programmi informatici uniformi per la gestione dei servizi informativi territoriali e per quella relativa agli aspetti amministrativi e contabili;
  6. gestione dei programmi di formazione e di aggiornamento del personale dei Consorzi di bonifica;
  7. gestione delle fasi di reclutamento del personale, con esclusione di quello avventizio stagionale;
  8. tenuta del catasto consortile.
  9. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è svolta in osservanza delle disposizioni di cui alla L.R. 20 dicembre 2019, n. 45, art. 2.
  10. Le ulteriori attività non elencate al precedente comma 1 del presente articolo rimangono in capo al Consorzio. È facoltà del Consorzio estendere la gestione associata anche per tali attività.
  11. I profili organizzativi e gestionali riguardanti le attività da svolgere in forma associata sono definiti con apposite convenzioni. La gestione associata delle attività di cui al comma 1 è realizzata entro centoventi giorni dall’approvazione dello schema di convenzione.
  12. La gestione associata delle ulteriori attività di cui al comma 3 è realizzata entro sessanta giorni dalla sottoscrizione di specifici atti integrativi alle convenzioni. Gli atti integrativi sono approvati dalla Regione Abruzzo con apposita deliberazione di Giunta Regionale, previo raccordo con l’ANBI regionale ed i Consorzi interessati, sentiti i rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
  13. Le convenzioni di cui al comma 4 e gli atti integrativi di cui al comma 5 sono inviati, successivamente alla approvazione con deliberazione di Giunta Regionale e prima della loro adozione e sottoscrizione, alla Commissione consiliare del Consiglio regionale competente per materia affinché esprima parere obbligatorio e non vincolante entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione.
  14. Le modifiche alle convenzioni e agli atti integrativi devono avvenire con le medesime modalità di cui ai commi precedenti.

 

Art. 5 – Comprensorio

  1. Il perimetro del Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno, si svolge:
    • a Nord-Est lungo il litorale Adriatico della località Mucchia a Nord del Porto di Ortona fino all’asse della foce del Trigno;
    • a Sud-Est lungo l’asse del fiume Trigno dalla foce alla confluenza con il Vallone del Castello comprensivo della parte del Comune di Trivento ubicata alla sinistra idrografica del fiume Trigno;
    • a Sud-Ovest lungo i confini dei Comuni di Castelguidone, Torrebruna, Carunchio, Liscia, di parte del Comune di Carpineto Sinello e lungo i confini dei Comuni di Guilmi e Montazzoli;
    • ad Ovest lungo i confini dei Comuni di Colledimezzo, Bomba, di parte del territorio dei Comuni di Roccascalegna, di Gessopalena e Palombaro;
    • a Nord-Ovest lungo i confini di parte del territorio dei Comuni di Guardiagrele, Orsogna, Poggiofiorito e Crecchio e raggiunge il mare a nord del porto di Ortona in località Mucchia.
  1. Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie totale di Ha 145.234, mentre il ricadente perimetro di contribuenza è di Ha 118.360 nei seguenti 46 Comuni delle Province di Chieti e Campobasso (v. corografia ed elenco Comuni allegati).

 

 

CAPO II

ORGANI DEL CONSORZIO

 

Art. 6 – Elenco Organi del Consorzio

  1. Sono Organi del Consorzio:
  1. l’Assemblea dei Consorziati;
  2. il Consiglio di Amministrazione;
  3. il Comitato Amministrativo;
  4. il Presidente;
  5. il Revisore Unico.

 

 

SEZIONE I

ASSEMBLEA

 

Art. 7 – Assemblea dei Consorziati. Diritto di voto

  1. Fanno parte dell’Assemblea dei consorziati, ed hanno diritto al voto, gli iscritti nel catasto consortile che abbiano compiuto 18 anni, che godano dei diritti civili e paghino il contributo consortile in riferimento ad un titolo di proprietà di immobili ricadenti all’interno del Perimetro di contribuenza, nonché i conduttori a titolo legittimo che, in virtù degli obblighi nascenti dal contratto, siano tenuti a pagare il contributo consortile. L’iscrizione dei proprietari nel catasto consorziale ha luogo d’ufficio, in riferimento al catasto tecnico-erariale; quella dei conduttori ha luogo dietro domanda degli interessati corredata del contratto agrario oppure di una dichiarazione, a firma del proprietario e del conduttore, da cui risultino l’esistenza del rapporto, l’obbligo del conduttore di pagare la quota del contributo consortile iscritto a carico del proprietario e la misura di tale quota.
  2. Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dagli iscritti nel catasto consortile che, al momento del rinnovo delle cariche consortili, sono in regola con il pagamento degli oneri consortili già notificati. Ogni elettore, iscritto nelle liste elettorali, ha diritto ad un voto diretto, libero e segreto, non delegabile se non nei limiti di cui al comma 3.
  3. Ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare, con delega scritta, da un componente del proprio nucleo familiare in base alle risultanze anagrafiche formalmente certificate. Non è ammesso il cumulo di più di una delega.
  4. Per le persone giuridiche, per i minori e gli interdetti, il diritto al voto è esercitato dai rispettivi rappresentanti; per i falliti e sottoposti ad amministrazione giuridica, dal curatore o dall’amministratore.
  5. In caso di comunione, il diritto di voto è esercitato da uno dei partecipanti alla comunione stessa, al quale dovrà essere conferita delega dai titolari della maggioranza delle quote, computandosi anche la quota del delegato. In mancanza di tale delega, si considera quale rappresentante il primo intestatario della ditta iscritta nella lista degli aventi diritto al voto.
  6. Le deleghe di cui ai commi precedenti devono essere conferite con atto scritto ed autenticato da un notaio o dal segretario comunale del Comune di residenza del delegante o da un dipendente di ruolo del Consorzio, delegato a tale scopo e preventivamente designato dal Presidente con atto interno formale. Al fine di eseguire l’iscrizione nella lista degli aventi diritto al voto dei rappresentanti indicati nei precedenti commi, i relativi titoli di legittimazione devono essere depositati presso la Segreteria del Consorzio, a cura degli interessati, non oltre il termine stabilito per i reclami (art. 12 dello Statuto). Le deleghe possono essere presentate al Consorzio sino alle ore 14 del terzo giorno antecedente quello stabilito per le elezioni.
  7. L’Assemblea elegge gli 8 membri elettivi del Consiglio di Amministrazione.

 

Art. 8 – Sistema elettorale del Consiglio di Amministrazione

  1. I consorziati, attraverso l’Assemblea, eleggono i membri elettivi del Consiglio di amministrazione mediante voto pro-capite e segreto.
  2. Per la elezione dei membri elettivi del Consiglio di Amministrazione i membri dell’Assemblea sono suddivisi in tre sezioni, in relazione al diverso carico contributivo:
  3. nella prima sezione sono inclusi coloro che appartengono a categorie extragricole, ossia quelle categorie nelle quali non vengono esercitate le attività previste dall’art. 2135 Cod. Civ., anche se corrispondono contributi consorziali, nonché i consorziati aventi interessi marginali in agricoltura e che esercitino attività agricola, ossia con carico contributivo inferiore a quello occorrente per l’inclusione nella seconda sezione;
  4. nella seconda sezione sono inclusi i consorziati con carico contributivo compreso fra un minimo e un massimo. Il minimo è rappresentato dal contributo più elevato della prima sezione e il massimo è costituito dal contributo minimo della terza sezione;
  5. nella terza sezione sono inclusi i consorziati con un carico contributivo superiore a quello occorrente per l’appartenenza alla seconda sezione.
  6. La prima sezione è rappresentata da un solo delegato, la seconda da quattro e la terza da tre delegati.

4.Le sezioni di cui al comma 2 sono così suddivise:

  1. appartengono alla prima sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo pari o minore a quello risultante dalla suddivisione dell’importo totale iscritto a ruolo per il numero totale degli elettori;
  2. appartengono alla seconda sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo compreso tra quelli di cui alla lettera a) e quelli di cui alla lettera b) del presente articolo;
  3. appartengono alla terza sezione elettorale i consorziati che sono iscritti a ruolo per un importo pari o maggiore a quello risultante dalla suddivisione dell’importo totale iscritto a ruolo e decurtato di quello appartenente alla prima sezione elettorale per il numero totale degli elettori decurtato di quello appartenente alla prima sezione elettorale.
  4. I candidati sono componenti dell’Assemblea dei consorziati, essi sono eletti su liste sezionali, presentate da almeno dieci sottoscrittori, per ogni candidato, tutti aventi diritto al voto della sezione e in regola con il pagamento del contributo consortile; le firme dei sottoscrittori sono autenticate dagli stessi soggetti previsti dalle vigenti norme in materia elettorale, ovvero da un funzionario incaricato dal Consorzio di bonifica.
  5. Il numero e la sede dei seggi elettorali sono stabiliti in modo da facilitare l’esercizio del diritto di voto.
  6. L’elezione del Consiglio di amministrazione ha luogo contemporaneamente in tutte le sezioni, su liste sezionali di candidati.
  7. Le elezioni del Consiglio di amministrazione si svolgono di domenica nel periodo ricompreso tra il 1° novembre e il 31 gennaio, salvo motivata deroga autorizzata dal Dipartimento competente.
  8. Possono essere candidati gli iscritti negli elenchi della sezione avente diritto al voto che non si trovino nelle condizioni di incandidabilità di cui al successivo articolo 9 e che dispongano, al momento dell’avvio delle operazioni elettorali, di un titolo di proprietà o da almeno 5 anni del titolo di conduzione.
  9. I seggi rimangono aperti dalle ore 7.00 alle ore 22.00 ininterrottamente.
  10. I candidati alle liste sezionali devono essere:
  11. almeno 2 e non più di 3 per la prima sezione;
  12. almeno 3 e non più di 5 per la seconda sezione;
  13. almeno 2 e non più di 4 per la terza sezione.
  14. Sono ammessi all’elezione anche i contrassegni che presentano liste in una singola sezione.
  15. Ad ogni lista sezionale che ha raggiunto il limite del cinque per cento è attribuito un numero di seggi proporzionale ai voti conseguiti, calcolato secondo il metodo d’Hondt:
  16. si divide il totale dei voti validi di ogni lista sezionale per 1, 2, 3, e di seguito fino al numero di seggi sezionali da assegnare, e si attribuiscono i seggi disponibili in base ai quozienti elettorali così ottenuti seguendo un ordine decrescente;
  17. in caso di parità di quoziente, il seggio è attribuito alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista;
  18. in caso di parità di voti di lista il seggio viene assegnato al candidato più anziano di età.
  19. Nell’ambito di ciascuna lista sezionale sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti; a parità di voti è eletto il più anziano di età.
  20. In mancanza di candidati per una sezione, il numero dei consiglieri ad essa spettante è attribuito alla sezione con più voti totali, fino ad un massimo di due.
  21. I consiglieri eletti che, per qualsiasi motivo, cessino dalla carica, sono sostituiti dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista sezionale; in assenza si procede alla nomina del candidato non eletto della lista di altra sezione recante lo stesso contrassegno, se presente, col maggior numero di voti di lista; altrimenti, al candidato non eletto della lista sezionale con il quoziente più alto tra quelli non utili all’assegnazione del seggio ai sensi del comma 13.
  22. In caso di impossibilità alla sostituzione ai sensi del comma 16 della maggioranza dei componenti eletti, si procede a nuove elezioni.
  23. Se non si raggiunge il quorum indicato dall’art. 22 dello Statuto, la Giunta regionale dispone l’amministrazione commissariale dell’Ente, con il compito, in particolare, di indire nuove elezioni entro un anno dal commissariamento.
  24. Se le votazioni non hanno avuto luogo o non sono valide, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta e valuta, sentita la Commissione consiliare competente, ai sensi dell’articolo 62 del Regio Decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), la possibilità di ricorrere alla fusione del Consorzio, ovvero provvede a far indire nuove elezioni, sentita la Commissione consiliare competente.
  25. I verbali relativi alle operazioni elettorali sono inviati al Dipartimento competente entro tre giorni dalla data di svolgimento delle elezioni e contestualmente pubblicati nell’albo consortile.
  26. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al comma 21 gli eventuali ricorsi avverso i risultati e le operazioni elettorali sono presentati al Dipartimento competente, che decide in merito, su parere della Commissione consiliare competente.

 

Art. 9 – Incandidabilità

  1. Non possono essere candidati nel Consiglio di amministrazione:
  2. i falliti, per un quinquennio dalla data di dichiarazione del fallimento;
  3. gli interdetti dai pubblici uffici, per la durata dell’interdizione;
  4. coloro che hanno riportato condanne che non consentono l’iscrizione nelle liste elettorali, salvi gli effetti della riabilitazione;
  5. i dipendenti di Organi e Istituzioni cui competono funzioni di controllo sull’amministrazione del Consorzio;
  6. i dipendenti del Consorzio di bonifica;
  7. coloro che hanno avuto l’incarico della gestione finanziaria del consorzio e non abbiano ancora reso il conto;
  8. coloro che hanno con il consorzio liti pendenti rientranti nella giurisdizione della magistratura ordinaria, amministrativa o tributaria;
  9. coloro che eseguono opere o rendono servizi per conto del consorzio;
  10. coloro che hanno un debito liquido ed esigibile verso il consorzio;
  11. Parlamentare nazionale o europeo;
  12. Consigliere o Assessore regionale;
    1. Sindaco e Assessore di Comuni ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
  13. Consigliere di Comuni con popolazione superiore a 15 mila abitanti, ricadenti, anche parzialmente, nel comprensorio consortile;
  14. Presidente della Camera di Commercio;
  15. Amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti, vigilale o società partecipate dalla Regione.
  16. Le cause di cui al comma 1 comportano, qualora intervengano in corso di mandato, la decadenza dall’incarico.

 

Art. 10 – Modalità di iscrizione alle liste

  1. Le liste degli aventi diritto al voto sono compilate per sezione, per Comune e per seggio, nonché seguendo l’ordine alfabetico, in riferimento all’ultimo ruolo emesso per cui sono state attivate le procedure di riscossione tramite notifica di cartelle, ed alle successive modifiche intervenute alla data di pubblicazione all’Albo consorziale della deliberazione del Consiglio di Amministrazione di convocazione dell’Assemblea. È fatto salvo il diritto, da parte dei nuovi proprietari, ovvero di quelli risultanti da provvedimenti di discarico operati sul ruolo di cui sopra, di chiedere l’iscrizione nelle liste degli aventi diritto.
  2. I consorziati, con proprietà o con altri titoli di legittimazione in due o più Comuni, sono iscritti nelle liste del Comune in cui è dovuto il maggior contributo ma con riferimento alla totalità dei contributi consorziali dovuti.
  3. La regolare iscrizione nelle liste degli aventi diritto al voto costituisce il titolo per l’esercizio del diritto stesso.

 

Art. 11 – Modalità pubblicazione deliberazione del Consiglio di Amministrazione

  1. La deliberazione del Consiglio di Amministrazione, relativa all’individuazione dei contributi per suddividere l’assemblea nelle tre sezioni di cui all’art. 8, deve essere pubblicata nell’Albo consorziale e nell’Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio interessati alle elezioni per la durata di almeno dieci giorni naturali e consecutivi. Nei venti giorni successivi, gli interessati possono avanzare opposizione al Consiglio di Amministrazione.
  2. Esaurite le pubblicazioni e decise le eventuali opposizioni con deliberazione consiliare, la deliberazione consiliare e gli atti relativi sono trasmessi alla Giunta regionale.

 

Art. 12 – Modalità formazione liste aventi diritto al voto

1.La formazione delle liste degli aventi diritto al voto, cui sovrintende il Comitato Amministrativo, deve avvenire ogni qualvolta viene convocata l’Assemblea.

  1. Le liste devono contenere le generalità degli aventi diritto al voto così come risultanti dai ruoli di contribuenza dell’anno in corso a loro volta collegati al Catasto Consorziale.
  2. Inoltre vi sono indicati i rappresentanti di cui al precedente art. 9, sempre che i relativi titoli siano presentati al Consorzio dagli interessati.

 

Art. 13 – Formazione ed aggiornamento delle liste degli aventi diritto al voto

  1. La deliberazione del Comitato Amministrativo di approvazione delle liste deve essere pubblicata nell’Albo Pretorio dei Comuni del comprensorio, interessati alle elezioni, per un periodo di quindici giorni naturali e consecutivi.
  2. Durante lo stesso periodo, le liste sono depositate a disposizione degli interessati, presso gli Uffici del Consorzio e, per le parti riguardanti i singoli Comuni, presso gli Uffici dei Comuni stessi.
  3. Dell’avvenuto deposito delle liste deve essere data contemporanea notizia mediante affissione nei centri urbani, nelle frazioni, nelle borgate e nei luoghi di maggiore transito dei Comuni del comprensorio interessati alle elezioni, di apposito manifesto nel quale devono essere altresì indicati il termine e le modalità per la presentazione degli eventuali reclami da parte degli interessati.
  4. Seppure succintamente, nel manifesto si deve dare notizia della normativa inerente la compilazione ed approvazione delle liste degli aventi diritto al voto.

 

Art. 14 – Reclami contro le liste

  1. I reclami contro le liste devono essere diretti al Comitato amministrativo ed inviati mediante raccomandata con A.R. o Posta Elettronica Certificata presso la sede del Consorzio entro il termine perentorio di quindici giorni dall’ultima pubblicazione.
  2. Farà fede il timbro postale o la data di consegna in caso di P.E.C. il Comitato Amministrativo, entro dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al precedente comma, deve pronunciarsi, con provvedimento motivato, sui reclami ed introdurre le eventuali, conseguenti variazioni nelle liste. Tali decisioni vengono comunicate ai soli ricorrenti con raccomandata con A.R. o Posta Elettronica Certificata.

 

Art. 15 – Convocazione dell’Assemblea dei consorziati

  1. La convocazione dell’Assemblea viene fatta dal Presidente del Consorzio previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, mediante manifesto da pubblicarsi all’Albo consorziale almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. Tale manifesto è contemporaneamente affisso nelle frazioni, nelle borgate e nei luoghi di maggiore transito dei comuni del comprensorio, interessati alle elezioni. In seguito sarà riaffisso almeno una volta e non oltre 7 giorni prima di quello fissato per l’Assemblea. In esso saranno indicati:
    1. la data e l’orario delle votazioni;
    2. il numero e la sede dei seggi elettorali;
    3. il numero dei consiglieri da eleggersi in ciascuna delle tre sezioni;
    4. le modalità e il termine per la presentazione delle liste sezionali dei candidati;
    5. la descrizione delle schede sezionali per le votazioni e le modalità per la corretta espressione del diritto di voto;
    6. l’avvenuta pubblicazione della relazione dell’Amministrazione;
    7. ogni altra notizia che possa interessare i votanti relativamente alle elezioni e alla relativa normativa.
    8. L’Assemblea ha luogo ogni 5 anni, entro il 30 del mese di novembre sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dall’ultima comunicazione delle decisioni del Comitato amministrativo riguardo alla formazione delle liste degli aventi diritto al voto ed almeno 90 giorni dalla comunicazione alla Regione della data delle elezioni.

 

Art. 16 – Istituzione dei seggi elettorali

  1. Con delibera del Comitato amministrativo, da adottare nella stessa riunione per la convocazione dell’Assemblea, si provvede all’istituzione dei seggi elettorali ed alla fissazione delle relative sedi.
  2. Presso ciascun seggio votano gli elettori delle tre sezioni elettorali di uno o più Comuni. Deve, comunque, essere garantita la segretezza del voto.
  3. Ove necessario, gli elettori di un Comune, totalmente o con riferimento alle singole sezioni elettorali, possono essere suddivisi in due o più seggi. Salvo eccezioni, in ogni seggio non devono essere iscritti più di duemila aventi diritto al voto fra gli iscritti nelle tre sezioni. Ogni seggio è composto da un Presidente ed un segretario verbalizzante, nominati direttamente dal Comitato amministrativo, tenendo presente, per quanto attiene gli scrutatori (nel numero di due), la designazione dei presentatori di lista. Questi hanno, comunque, la facoltà di nominare un proprio rappresentante di lista, presso ogni seggio elettorale.
  4. Tale nomina deve essere comunicata al Consorzio non oltre il termine indicato dallo stesso ente con la richiesta di designazione degli scrutatori.
  5. Se all’apertura del seggio viene constatata l’assenza di uno o più scrutatori designati, il Presidente del seggio può sostituirli definitivamente con altri elettori iscritti in quel seggio

 

Art. 17 – Operazione di voto e sistemazione di voto

  1. Le votazioni avvengono soltanto a scrutinio segreto. Le schede di votazione sono diversificate per sezioni.
  2. In esse sono trascritte le liste dei candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato) risultanti valide, secondo l’ordine di presentazione rispettando, altresì, l’ordine con cui i candidati figurano nelle singole liste, come presentate.
  3. Nelle schede di votazione, le liste sono distinte con il rispettivo contrassegno, purché il relativo modello sia stato presentato unitamente alle liste. Diversamente, lo saranno con un numero qualsiasi scelto dal Consorzio e che sarà uguale per tutte le liste sezionali di una stessa organizzazione professionale dei produttori agricoli.
  4. Le schede di votazione, predisposte e timbrate dall’amministrazione del Consorzio, devono essere consegnate esclusivamente al Presidente del seggio che, prima dell’inizio delle votazioni, le controlla insieme agli scrutatori siglandole congiuntamente e facendo espressa menzione, nel verbale del seggio, del loro numero.

 

Art. 18 – Liste dei candidati

  1. Le liste dei candidati sono sezionali. Possono essere candidati di ciascuna sezione gli iscritti nelle liste degli aventi diritto al voto della sezione stessa. Non possono essere inseriti quelli di cui all’art. 9. Di tutti i candidati devono essere indicati il cognome, nome, data di nascita e luogo.
  2. Le liste dei candidati devono essere consegnate in duplice copia entro e non oltre le ore 18 del ventesimo giorno anteriore alla data di convocazione dell’Assemblea ad un funzionario del Consorzio, all’uopo designato dal Presidente che ne accuserà ricevuta restituendo una copia da lui firmata con l’indicazione del giorno e l’ora di ricezione.
  3. Le liste dei candidati devono essere firmate per accettazione dai candidati stessi. Le firme dei candidati e quella dei presentatori delle liste devono essere dichiarate autentiche. L’autenticazione è effettuata tenuto conto di quanto previsto dall’art. 8, comma 5.
  4. I candidati non possono figurare in più di una lista. Uguale divieto vige per i presentatori, escluse le organizzazioni professionali di cui sopra.
  5. Se più liste contengano uguali firme di candidati o di presentatori, ha efficacia la firma apposta sulla lista pervenuta anteriormente considerandosi come non apposta la firma delle liste successive.
  6. Le determinazioni motivate in ordine all’accettazione delle liste dei candidati, nonché all’eliminazione delle firme ricorrenti in più di una lista sono comunicate, anteriormente alla data di svolgimento delle elezioni, al primo tra i presentatori della relativa lista oppure, ove ne ricorre il caso, alla organizzazione professionale dei produttori agricoli che ha presentato la lista stessa.
  7. Unitamente alle liste, entro lo stesso termine perentorio, possono essere presentati dei modelli di contrassegno delle liste stesse.
  8. Le elezioni avranno luogo e saranno ritenute valide purché le liste sezionali dei candidati, sebbene non riguardanti tutte le sezioni, abbiano, nel complesso, un numero di candidati non inferiore a 10. Diversamente, utilizzando il procedimento elettorale in atto, è fissata una nuova data per le votazioni e riaperto il termine per la presentazione delle liste dei candidati.

 

Art. 19 – Modalità di voto

  1. Gli elettori hanno facoltà di esprimere un voto di lista e, nell’ambito della prescelta, dei voti di preferenza ai candidati nella lista stessa.
  2. Il voto di lista si esprime con un segno sul rettangolo contenente il contrassegno o il numero distintivo della lista prescelta.
  3. È consentito votare per una sola lista.
  4. Il voto di preferenza può essere espresso esclusivamente per i candidati della lista votata e si manifesta con un segno sul rettangolo della scheda al lato del candidato prescelto.
  5. Il numero delle preferenze non può essere superiore a due.
  6. Se il votante esprime preferenze senza indicare alcun segno sul contrassegno o numero distintivo della lista, si considera che abbia votato alla lista alla quale appartengono i candidati preferiti. Le schede contenenti più preferenze di quelle consentite sono valide come voto di lista, ma sono nulle le preferenze.

 

Art. 20 – Ammissione aventi diritto al voto

  1. Nella sala delle votazioni è ammesso soltanto chi è iscritto nella lista degli aventi diritto al voto.
  2. Tra l’apertura e la chiusura delle votazioni debbono trascorrere almeno 10 ore. Gli aventi diritto al voto che al momento stabilito per la chiusura delle votazioni si trovino nella apposita sala o nei pressi di essa saranno ammessi a votare.
  3. L’identificazione dell’elettore ha luogo in base ad idoneo documento, i cui estremi sono annotati nella lista degli aventi diritto al voto, nell’apposita colonna e, in mancanza, in corrispondenza del nome dell’elettore, a cura di uno scrutatore.
  4. In mancanza di documenti di identificazione, il membro del seggio che conosce personalmente l’elettore, ne attesterà l’identità apponendo la propria firma nello spazio della lista come sopra riservata alle annotazioni dei documenti.
  5. Se nessuno dei membri del seggio può attestare, sotto la sua responsabilità, l’identità dell’elettore è consentito a questo di presentare un altro elettore, noto allo stesso seggio, che attesti l’identità mediante firma nello spazio della lista di cui sopra. La firma dell’elettore è, a sua volta, convalidata da un membro del seggio.
  6. Il presidente del seggio consegna a ciascun elettore ammesso a votare la scheda della sezione alla quale l’elettore appartiene con una matita copiativa. Indi gli indica la cabina ove recarsi per votare.
  7. Il votante, espresso il voto a mezzo della scheda di cui sopra, la consegna, dopo averla chiusa, al presidente del seggio, il quale, previo riscontro, la introdurrà subito nell’urna sezionale oppure nell’unica urna predisposta per tutte le sezioni del seggio. Nel contempo uno degli scrutatori appone la firma accanto al nome del votante nella lista degli aventi diritto al voto.
  8. Sono nulle le schede che, oltre all’espressione del voto, contengano qualsiasi annotazione o segno, anche involontario, che possa rendere identificabile la provenienza.
  9. Il presidente e gli scrutatori decidono a maggioranza sulle questioni che dovessero insorgere in seguito alle operazioni di voto, facendone menzione nel verbale di cui al successivo art. 21.

 

Art. 21 – Scrutinio

  1. Subito dopo la chiusura della votazione, il presidente e gli scrutatori provvederanno allo scrutinio, previo riscontro del numero dei voti rappresentati dalle schede contenute nell’urna con il numero di coloro che hanno votato.
  2. Di tali operazioni deve essere redatto apposito verbale da trasmettere senza indugio all’Amministrazione del Consorzio unitamente a tutte le schede, comprese quelle nulle o non utilizzate, alle deleghe e agli altri atti.

 

Art. 22 – Validità delle votazioni

  1. Le votazioni per la nomina del Consiglio di Amministrazione se i consorziati partecipanti al voto in almeno una delle tre sezioni previste dall’art. 7 della L.R. n. 45/2019 sono almeno il dieci per cento degli aventi diritto al voto o rappresentano il dieci per cento della contribuenza nella relativa sezione.
  2. Nell’ambito di ciascuna lista, sono eletti i candidati che abbiano ottenuto il maggior numero dei voti preferenziali. In mancanza di lista per la prima sezione, il candidato spettante a tale sezione sarà attribuito alla seconda sezione; in mancanza di liste per la seconda sezione, i candidati spettanti a tale sezione saranno attribuiti in ragione di uno alla prima sezione e tre alla terza sezione; in mancanza di lista per la terza sezione, i candidati spettanti a tale sezione saranno attribuiti in ragione di uno alla prima sezione e due alla seconda sezione.
  3. A parità di voti risulta eletto il più anziano di età. In caso di parità di età risulta eletto colui che è iscritto nei ruoli per un contributo di importo più elevato.

 

Art. 23 – Pubblicazione risultati – Ricorsi

  1. A cura del presidente del Consorzio, i verbali relativi alle operazioni elettorali, entro tre giorni dalla data in cui queste si sono svolte sono inviate al Dipartimento competente della Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 49/2019.
  2. Entro lo stesso termine il presidente del Consorzio compila, distintamente per ogni sezione, sulla base dei risultati acquisiti in ciascuna sezione, i risultati dei rispettivi verbali, il prospetto riassuntivo dei risultati stessi, e ne cura la pubblicazione nell’albo consorziale per la durata di un giorno, informando la Giunta Regionale.
  3. Contro le operazioni elettorali può essere interposto ricorso alla Giunta Regionale entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dei risultati all’albo consorziali. La Giunta Regionale, su parere della Commissione Consiliare permanente per l’Agricoltura, decide sui ricorsi.

 

Art. 24 – Rinuncia alla carica, cessazione e sostituzione

  1. I consiglieri eletti che rinuncino alla carica o che ne cessino nel corso della relativa durata per qualsiasi motivo, sono sostituiti ad iniziare dal primo dei candidati non eletti nella medesima lista.
  2. Il Consiglio di Amministrazione procede alla proclamazione integrativa dei subentrati entro dieci giorni dall’acquisizione della notizia relativa alla vacanza o alla cessazione.

 

 

SEZIONE II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 

Art. 25 – Composizione

  1. Il Consiglio di amministrazione è costituito da 8 componenti eletti dall’assemblea nel suo seno, a termine della precedente sezione, e da tre membri di diritto nominati dal Consiglio Regionale ai sensi dell’art. 6 della Legge Regionale 20 dicembre 2019 n. 45.
  2. Il Consiglio di amministrazione determina l’indirizzo amministrativo del consorzio e ne controlla l’attuazione; esercita la potestà regolamentare attribuitagli dalle leggi e dallo statuto; approva i piani e programmi dell’attività consortile. La gestione amministrativa del Consorzio è svolta dagli uffici del Consorzio, ai sensi dell’art. 53 e seguenti dello Statuto.

 

Art. 26 – Competenze del Consiglio

  1. Spetta al Consiglio di amministrazione:
  1. eleggere, con votazioni separate, a scrutinio segreto e a maggioranza dei presenti, nel suo seno il Presidente, il Vicepresidente tra i membri eletti dall’Assemblea e un componente il Comitato Amministrativo;
  2. nominare il Revisore Unico designato dal Consiglio regionale ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 45/2019 e fissarne gli emolumenti;
  3. stabilire i parametri contributivi per suddividere l’Assemblea dei consorziati in sezioni elettorali;
  4. deliberare sulla convocazione dell’Assemblea;
  5. esprimere i pareri previsti per legge ed in particolare dall’art. 62 del R.D. n. 215 del 13/02/1933, nonché formulare le relative proposte;
  6. adottare lo Statuto e le sue eventuali modifiche;
  7. deliberare sul piano generale di bonifica e sui nuovi progetti di opere che comunque non siano comprese nel piano stesso;
  8. deliberare sui programmi di attività generale del Consorzio e sui criteri per il finanziamento definitivo delle opere;
  9. approvare il programma annuale e triennale dei lavori pubblici ed i suoi eventuali relativi aggiornamenti;
  10. deliberare sui criteri relativi all’esecuzione ed alla manutenzione delle opere obbligatorie e volontarie, di competenza privata, anche comuni a più fondi, e sulle relative operazioni di finanziamento;
  11. approvare, anche su proposta del Comitato amministrativo, i criteri di classifica del comprensorio e adottare il piano di classifica per il riparto degli oneri a carico della proprietà consorziata;
  12. approvare il bilancio preventivo e la relativa relazione nonché le variazioni agli stanziamenti che si rendessero necessarie in corso di esercizio;
  13. approvare il rendiconto consuntivo e la relativa relazione;
  14. deliberare l’assunzione dei mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali;
  15. disporre i prelievi dal fondo di riserva;
  16. deliberare la partecipazione con responsabilità limitata ad enti, società ed associazioni che, sia di interesse per il Consorzio e per l’attività di Bonifica;
  17. redigere, allo scadere del proprio mandato, una relazione tecnico-economica e finanziaria sull’attività svolta, da pubblicarsi all’albo consorziale ed all’albo pretorio dei comuni ricadenti nel comprensorio consorziale almeno trenta giorni prima di quello fissato per la convocazione dell’Assemblea;
  18. decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
  19. pronunciarsi sugli argomenti sottoposti al suo esame dal Comitato amministrativo;
  20. istituire eventuali commissioni per determinate materie, fissarne il numero, scegliere i componenti ed assegnare i relativi eventuali emolumenti;
  21. approvare, anche su proposta del Comitato Amministrativo, i regolamenti, le disposizioni per il funzionamento dei servizi ed il Piano di Organizzazione Variabile dei dipendenti;
  22. formulare indirizzi per l’assunzione del personale;
  23. approvare la proposta concernente la dotazione organica ed il Piano di Organizzazione Variabile;
  24. approvare lo schema dell’avviso di selezione per la nomina del Direttore Generale e/o del Direttore Unico e relativa nomina all’esito dell’espletamento della relativa procedura selettiva;
  25. nominare, su proposta del Direttore Generale o del Direttore Unico, i Responsabili di Area;
  26. approvare i contratti integrativi aziendali;
  27. deliberare, anche su proposta del Comitato Amministrativo, sui finanziamenti provvisori e sulla costituzione in pegno o cessione in garanzia di crediti nei confronti dello Stato, di enti e di privati, nonché sull’assunzione, per quanto ammissibili, di mutui garantiti da delegazioni sui contributi consorziali per la copertura della quota di costo delle opere pubbliche e private a carico della proprietà;
  28. formulare indirizzi attraverso uno specifico piano ai fini dell’acquisto, costituzione e alienazione di diritti reali immobiliari;
  29. approvare il budget finanziario da assegnare ai dirigenti per il raggiungimento degli obiettivi affidati.
  30. Il Consiglio di Amministrazione nell’esercizio delle competenze attribuite e nel rispetto del principio di separazione e generale competenza e responsabilità, non può assumere atti di gestione del Consorzio.
  31. Il Consiglio attribuisce il compito di segretario degli Organi deliberanti, per un periodo di tempo non superiore alla durata in carica dei medesimi, ad un dipendente in ruolo del Consorzio, di norma con funzioni non inferiori a quelle direttive, salva la possibilità di disciplinare tale attribuzione in sede di regolamento per il personale.
  32. In caso di assenza o impedimento per la presenza di tale dipendente, le funzioni di segretario verbalizzante saranno svolte – eccezionalmente – dal più giovane degli Amministratori presenti.
  33. Il Consiglio di amministrazione viene convocato entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle votazioni per eleggere il Presidente, il Vice Presidente e il componente il Comitato amministrativo.
  34. Le disposizioni di cui al comma 5 si osservano anche in caso di elezioni conseguenti a vacanza nelle suddette cariche.

 

Art. 27 – Modalità di convocazione del Consiglio di amministrazione

  1. Il Consiglio di amministrazione viene convocato dal Presidente, previa deliberazione del Comitato amministrativo, non meno di dodici volte l’anno. Deve, altresì, essere convocato, in caso di urgenza e di necessità fino al giorno prima, quando ne sia fatta richiesta da almeno da quattro Consiglieri, mediante lettera raccomandata o con Posta Elettronica Certificata, con l’indicazione degli argomenti da trattare e/o su richiesta del Revisore Unico.
  2. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipano, con voto consultivo ed a titolo gratuito, quattro rappresentanti delle Organizzazioni professionali operanti in agricoltura maggiormente rappresentative a livello nazionale e presenti nel Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro (CNEL).
  3. Le riunioni del Consiglio hanno luogo di norma nella sede legale del Consorzio ed eccezionalmente in altro luogo idoneo scelto dal Comitato amministrativo. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione, per ragioni organizzative o che comunque non consentono la presenza fisica dei componenti, possono avvenire anche in videoconferenza, nel rispetto del regolamento che dispone le relative modalità di svolgimento.
  4. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata oppure con Posta Elettronica Certificata oppure con comunicazione mail, ed inviata ai Consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza.
  5. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno. In caso d’urgenza, la convocazione può essere fatta mediante telegramma o comunicazioni telefoniche, anche mediante messaggi, sino a due giorni prima della data della riunione.
  6. Inoltre, almeno due giorni prima della riunione, gli atti essenziali, relativi agli argomenti posti all’ordine del giorno, saranno trasmessi con le modalità di cui al comma 3 del presente articolo ai consiglieri e comunque saranno depositati presso la segreteria del Consorzio, a disposizione degli stessi.
  7. Il Presidente ha facoltà di aggiungere, anche nel corso dell’adunanza, altri argomenti all’ordine del giorno, anche nel corso dell’adunanza, purchè siano presenti tutti i componenti il Consiglio. In mancanza anche di un solo componente il Consiglio, gli argomenti aggiunti all’ordine del giorno verranno trattati nella seduta successiva.
  8. Di norma, le sedute del Consiglio di amministrazione non sono aperte al pubblico. Per argomenti di particolare interesse il Comitato amministrativo può prevedere che la seduta del Consiglio si svolga nella forma pubblica.
  9. Le tre Organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e le strutture regionali delle Organizzazioni professionali in agricoltura, maggiormente rappresentative a livello nazionale, in occasione del rinnovo, designano un loro rappresentante che partecipa, a titolo gratuito, con voto consultivo al Consiglio di amministrazione.

 

 

SEZIONE III

COMITATO AMMINISTRATIVO

 

Art. 28 – Composizione

  1. Il Comitato amministrativo è composto dal Presidente del Consorzio e da due membri del Consiglio di amministrazione, di cui uno con funzioni di Vice Presidente. Il Comitato Amministrativo supporta e coadiuva il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni e si riunisce su richiesta del Presidente.
  2. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Il Vicepresidente e l’altro componente il Comitato sono delegati dal Presidente a svolgere determinati compiti.

 

Art. 29 – Compiti del Comitato amministrativo

  1. Spetta al Comitato amministrativo:
  2. deliberare la convocazione del Consiglio di amministrazione;
  3. approvare la lista degli aventi diritto al voto;
  4. nominare i componenti dei seggi elettorali;
  5. deliberare in merito a contenziosi promossi da o contro il Consorzio innanzi all’autorità giudiziaria, ordinaria e speciale, ivi comprese le eventuali transazioni;
  6. predisporre il bilancio preventivo, corredato del piano di classifica, il conto consuntivo e le relative relazioni, che dovranno altresì illustrare l’attività consortile da sottoporre all’approvazione del Consiglio di amministrazione;
  7. approvare i ruoli di contribuenza sulla base del piano di classifica e del bilancio preventivo approvati dal Consiglio di amministrazione;
  8. stabilire, nel rispetto della normativa vigente, i sistemi per l’esecuzione dei lavori, per l’approvvigionamento delle forniture e per l’espletamento dei servizi;
  9. deliberare sui servizi di esattoria, ricevitoria, tesoreria e cassa;
  10. provvedere, nei limiti fissati dal Consiglio di amministrazione, all’acquisto, alla costituzione e all’alienazione dei diritti reali immobiliari;
  11. sovrintendere alla regolare conservazione e manutenzione delle opere e dei beni consorziali;
  12. sovrintendere alla conservazione ed all’aggiornamento del Catasto consortile;
  13. decidere sulle opposizioni proposte avverso le proprie deliberazioni;
  14. proclamare i risultati delle votazioni dell’Assemblea e i nominativi degli eletti dopo che la Giunta Regionale abbia deciso sui ricorsi. In mancanza di ricorsi, la proclamazione ha luogo subito dopo che sia scaduto il termine per la presentazione dei ricorsi stessi;
  15. procedere alla proclamazione integrativa dei consiglieri subentrati dopo la rinuncia o dalla cessazione entro 10 giorni dall’acquisizione della notizia relativa alla vacanza o cessazione.
  16. provvedere alle materie che non siano espressamente attribuite alla competenza di altri Organi consorziali, sempre che non ritenga di sottoporle all’esame del Consiglio di amministrazione dandone notizia al Consiglio stesso nelle adunanze immediatamente successive.

 

Art. 30 – Casi d’urgenza. Deliberazioni

  1. In caso di necessità e d’urgenza tale da non consentire la convocazione del Consiglio di amministrazione, il Comitato amministrativo può deliberare sulle materie di competenza del Consiglio stesso.
  2. Tali deliberazioni devono essere sottoposte alla ratifica del Consiglio di amministrazione nella sua riunione immediatamente successiva, da convocare nei cinque giorni successivi dall’adozione dell’atto.

 

Art. 31 – Convocazione del Comitato amministrativo

  1. Il Comitato amministrativo viene convocato di norma con cadenza mensile dal Presidente. Deve, altresì, essere convocata quando uno dei suoi componenti ne faccia richiesta scritta con l’indicazione degli argomenti da trattare.
  2. Le riunioni del Comitato amministrativo hanno luogo, di norma, nella sede legale del Consorzio o in altra località scelta dal Presidente. La convocazione deve essere fatta con lettera raccomandata, P.E.C. o con comunicazione mail inviata ai componenti del Comitato amministrativo almeno due giorni prima quello fissato per l’adunanza. Le riunioni del Comitato amministrativo, per ragioni organizzative o che comunque non consentono la presenza fisica dei componenti, possono avvenire anche in videoconferenza, nel rispetto del regolamento che dispone le relative modalità di svolgimento.
  3. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il luogo, il giorno e l’ora della riunione, nonché l’ordine del giorno.
  4. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta anche mediante telegramma o comunicazioni telefoniche, ivi compresi messaggi, P.E.C. o email o per le vie brevi non meno di un giorno prima della data della riunione.
  5. Il Presidente ha facoltà di aggiungere altri argomenti all’ordine del giorno anche durante l’adunanza, purchè siano presenti tutti i componenti il Comitato. In mancanza anche di un solo componente il Comitato, gli argomenti aggiunti all’ordine del giorno verranno trattati nella seduta successiva.
  6. Gli atti relativi agli argomenti all’ordine del giorno, saranno trasmessi con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo e comunque saranno depositati presso la segreteria del Consorzio a disposizione dei consiglieri, almeno un giorno prima della riunione.

 

 

SEZIONE IV

PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

 

Art. 32 – Presidente

  1. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Consorzio.
  2. Il Presidente del Consorzio svolge le seguenti funzioni:
  3. presiede l’Assemblea dei consorziati, il Consiglio di amministrazione ed il Comitato amministrativo;
  4. sovrintende alla amministrazione consorziale e assicura l’osservanza delle norme di legge, di regolamento e di statuto;
  5. cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
  6. promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni aventi carattere d’urgenza sottoponendoli alla ratifica del Comitato amministrativo;
  7. decreta, in caso di urgenza, sulle materie di competenza del Comitato amministrativo o del Consiglio di Amministrazione nel caso in cui non sia possibile convocare i menzionati organi. Le deliberazioni adottate in caso di urgenza devono essere sottoposte alla ratifica del Comitato amministrativo o del Consiglio di Amministrazione entro il termine dieci giorni;
  8. cura le relazioni con l’esterno e rappresenta il Consorzio negli organismi associativi e sindacali di categoria;
  9. in nome e per conto dell’Ente, tratta gli affari consortili con tutti gli Organismi, Istituzioni ed Enti pubblici e privati.

 

Art. 33 – Vice Presidente

  1. Il Vice Presidente coadiuva il Presidente nell’espletamento delle sue funzioni; sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Può essere delegato ad esercitare incarichi specifici.
  2. In caso di assenza o di temporaneo impedimento anche del Vice Presidente, le funzioni sono temporaneamente assolte dal consigliere più anziano di età.

 

Art. 34 – Cessazione dalla carica di Presidente e di Vice Presidente

  1. Se per qualsiasi motivo il Presidente ed il Vice Presidente cessano dalla carica, il Vice Presidente o, in subordine, il consigliere più anziano convocano, entro trenta giorni decorrenti dalla data di cessazione della carica, il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

 

Art. 35 – Delegato delle Regioni limitrofe

  1. il delegato delle Regioni limitrofe, qualora nominato, nel rispetto di vigenti disposizioni di legge, è componente del Consiglio di amministrazione.

 

 

SEZIONE V

DISPOSIZIONI COMUNI

Art. 36 – Accettazione cariche consorziali

  1. L’elezione alle cariche consorziali si perfeziona con l’accettazione che dovrà essere comunicata per lettera al Consorzio, entro otto giorni dalla comunicazione attestante formalmente il risultato delle elezioni, unitamente alla certificazione di rito sulle norme antimafia e alle dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità previste dalla D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.
  2. Tale avviso dovrà essere inviato a tutti coloro che sono stati eletti alle cariche sociali, con raccomandata A.R. o P.E.C., entro tre giorni dalla data della proclamazione o della votazione, a seconda che si tratti di elezione a consigliere o alle altre cariche sociali, a meno che – nel secondo caso – l’accettazione non sia resa verbalmente dagli interessati seduta stante.
  3. In difetto di accettazione entro i termini indicati, colui che è stato eletto viene considerato rinunciatario. Se trattasi di consigliere, si procede a norma dell’art. 8.
  4. Negli altri casi si procede a nuove elezioni anche nella stessa seduta, se possibile.

 

Art. 37 – Nomina e compiti del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

  1. Il Comitato amministrativo nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio.
  2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Consorzio svolge le funzioni ed i compiti di cui alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza, assicurando gli adempimenti di cui al Protocollo di legalità approvato dalla Giunta regionale.

 

Art. 38 – Durata delle cariche

  1. I componenti degli Organi del Consorzio restano di norma, in carica cinque anni e sono rieleggibili per una sola volta.

 

Art. 39 – Scadenza cariche

  1. I componenti del Consiglio di amministrazione entrano in carica all’atto dell’insediamento. Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri componenti il Comitato amministrativo entrano in carica all’atto dell’accettazione.
  2. La scadenza di tutte le cariche, esclusa la carica del Revisore dei Conti, si verifica in ogni caso al 31 dicembre del quinto anno, anche se l’entrata in carica sia avvenuta in epoca successiva al 1° gennaio. Sino all’insediamento delle nuove cariche, rimangono investiti della gestione interinale del Consorzio, con facoltà di compiere solo atti di ordinaria amministrazione, gli Organi dell’Amministrazione uscente che procederanno al passaggio di consegne (curato dal Presidente uscente).

 

Art. 40 – Dimissioni

  1. Le dimissioni devono essere comunicate con lettera raccomandata A.R. o P.E.C. indirizzata al Consorzio.
  2. Le dimissioni dalla carica di consigliere e dalla carica di componente il Comitato amministrativo hanno efficacia immediata.
  3. Entro e non oltre 10 giorni dalla dimissione del consigliere si procede alla sua sostituzione.
  4. Nel caso di dimissione da parte del componente il Comitato amministrativo, il Consiglio di amministrazione entro 20 giorni provvede alla nomina del nuovo componente il Comitato.
  5. In caso di impossibilità di funzionamento, per un mese, del Consiglio di amministrazione, del Comitato amministrativo, la regione Abruzzo procede allo scioglimento del Consiglio di amministrazione.

 

Art. 41 – Decadenza

  1. La decadenza dalle cariche si verifica quando, successivamente sia alle elezioni che alla nomina, sopravvenga una causa di ineleggibilità.
  2. Decadono parimenti coloro che, senza giustificato motivo, non partecipino due volte consecutive alle riunioni del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo. La decadenza del Presidente e dei consiglieri è pronunciata con effetto immediato dal Consiglio di amministrazione. Il Comitato amministrativo pronuncia con effetto immediato la decadenza dei suoi componenti anche su impulso del Revisore unico o del Responsabile della prevenzione della corruzione. Il relativo provvedimento è comunicato all’interessato.
  3. La cessazione della qualità di rappresentante produce la perdita della carica di consigliere.
  4. La cessazione della carica di consigliere comporta la perdita delle altre cariche consorziali.

 

Art. 42 – Sostituzione Amministratori Consortili

  1. Quando il Presidente, il Vice Presidente o alcuno dei consiglieri cessano dalla carica per qualsiasi motivo, deve essere convocato entro 10 giorni il Consiglio di amministrazione per provvedere alla loro sostituzione.

 

Art. 43 – Mozione di sfiducia

  1. Nell’ipotesi di mancata approvazione del bilancio, avverso il Presidente può essere proposta una mozione di sfiducia dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica; la mozione, motivata e recante la sottoscrizione dei Consiglieri proponenti, è inoltrata al Presidente del Consorzio.
  2. Il Presidente del Consorzio ne dispone l’immediata trasmissione ai componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla convocazione del Consiglio per la discussione della mozione non oltre 15 giorni e non prima di 5 giorni lavorativi dal suo deposito presso gli uffici.
  3. Nella seduta fissata, il Consiglio di amministrazione, previa discussione, provvede alla votazione palese della mozione di sfiducia.
  4. La mozione è approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica e in caso di sfiducia, decade anche il vicepresidente e anche il terzo membro del Comitato amministrativo. Nella stessa seduta il Consiglio di amministrazione provvede ad eleggere le cariche sfiduciate con le modalità di cui al comma tre dell’articolo 9.

 

Art. 44 – Compensi e gettoni di presenza

  1. I compensi per il Presidente, il Vicepresidente ed il Consigliere eletto nel Comitato amministrativo sono stabiliti con provvedimento del Consiglio di Amministrazione nella misura massima rispettivamente del trenta per cento, dieci per cento e cinque per cento dell’indennità di carica prevista per il Consigliere regionale, oltre al rimborso delle spese debitamente documentate e comunque nel rispetto dell’art. 14 della Legge Regionale n. 45/2019.
  2. Il gettone di presenza, omnicomprensivo, non può essere superiore per ogni seduta giornaliera all’importo previsto dall’articolo 6, comma 1, del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  3. Al Revisore unico compete un compenso lordo annuo, determinato dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto della legge regionale 4 luglio 2019, n. 15 (Disposizioni in materia di tutela delle prestazioni professionali e di equo compenso). Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall’articolo 6, comma 9 della LR. N. 45/2019.
  4. In merito alla quantificazione dei compensi e dei gettoni di presenza, il Consorzio assicura il rispetto delle disposizioni nazionali in materia di coordinamento della finanza pubblica e di contenimento della spesa ove applicabili.

 

Art. 45 – Validità delle adunanze degli Organi Consortili

  1. Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide con presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; quelle del Comitato amministrativo con la presenza di almeno due componenti, tra cui il Presidente o il Vice Presidente.
  2. In assenza del Presidente, le adunanze del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo sono presiedute dal Vice Presidente.
  3. Il Consiglio di amministrazione, in assenza del Presidente e del Vice Presidente, elegge uno dei suoi componenti alla presidenza della seduta, nel corso della stessa seduta, prima di iniziare l’esame degli argomenti all’ordine del giorno.

 

Art. 46 – Partecipazione al Consiglio di amministrazione e al Comitato amministrativo

  1. Il direttore, o il dirigente, o il Responsabile di Area, o il funzionario del Consorzio, assiste alle sedute del Consiglio di amministrazione e del Comitato amministrativo, senza diritto di voto. Nel caso che si discutano questioni personali riguardanti gli Organi, il direttore o il segretario, fungerà da segretario il più giovane dei presenti.
  2. Possono essere chiamati a partecipare alle sedute altri funzionari del Consorzio o soggetti esterni, perché forniscano chiarimenti su determinati questioni.

 

Art. 47 – Conflitto di interessi

  1. Il consigliere o il componente il Comitato amministrativo che in merito al contenuto di una determinata deliberazione ha per conto proprio o dei terzi, interesse in conflitto con quello del consorzio, deve darne notizia agli altri consiglieri; deve preventivamente darne notizia; deve astenersi dal presenziare alla riunione e dal partecipare alla deliberazione.
  2. Nell’ipotesi in cui la deliberazione sia stata assunta con il voto determinate del membro del Consiglio di amministrazione o del Comitato amministrativo in conflitto di interessi, si avrà la decadenza di quest’ultimo da tutte le cariche consortili, fermo restando la sua eventuale responsabilità per danni.
  3. Le deliberazioni approvate ai sensi del comma 2 del presente articolo sono nulle.

 

Art. 48 – Modalità di voto

  1. Di norma, le votazioni sono palesi. Esse si svolgono a scrutinio segreto qualora concernano persone e nel caso in cui un terzo dei presenti ne faccia richiesta.
  2. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voti, la votazione sarà ripetuta e qualora permanga la parità, prevale il voto del Presidente o di chi, in sua vece, presiede la seduta.
  3. Sono nulle le votazioni palesi quando il numero degli astenuti sia superiore a quello dei voti espressi; sono altresì nulle le votazioni a scrutinio segreto quando il numero delle schede bianche sia superiore a quello delle schede riportanti le espressioni di voto.
  4. In ambedue i casi può essere indetta nella stessa adunanza una nuova votazione, che sarà valida qualunque sia rispettivamente il numero degli astenuti o delle schede bianche. Gli astenuti non vengono considerati né ai fini delle determinazioni del numero dei presenti né ai fini del numero dei voti.

Con separata votazione e in casi di particolare urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente esecutive

 

Art. 49 – Verbalizzazioni

  1. Per ogni adunanza viene redatto un verbale, il quale deve contenere: la data, l’ora ed il luogo dell’adunanza, la data ed il mezzo di invio degli avvisi di convocazione, le generalità essenziali degli intervenuti, degli assenti giustificati e di quelli eventualmente ingiustificati; gli argomenti iscritti all’ordine del giorno ed un breve riassunto della discussione, le dichiarazioni di coloro che hanno partecipato alla discussione e, in quella sede, ne abbiano fatta richiesta espressa; l’elenco e l’oggetto delle deliberazioni adottate, distintamente per ciascun argomento, nonché l’ora in cui viene chiusa la riunione.
  2. I verbali sono firmati dal Presidente, da colui che ha svolto le funzioni di segretario, nonché dagli eventuali scrutatori.

 

Art. 50 – Pubblicità atti consortili

  1. Le deliberazioni ed i relativi verbali degli Organi consortili devono essere pubblicati all’Albo del Consorzio e sul sito internet istituzionale del consorzio nella apposita sezione “Amministrazione trasparente” entro 5 giorni dall’approvazione. L’omessa pubblicazione con modalità telematica rende inefficace l’atto.
  2. Le deliberazioni, di cui sia stata dichiarata l’urgenza, sono pubblicate il giorno lavorativo immediatamente successivo a quello dell’adozione.
  3. Gli allegati, che hanno formato oggetto di approvazione, devono essere tenuti a disposizione di chi ne voglia prendere visione durante il periodo di pubblicazione delle delibere.
  4. Si pubblicano soltanto le deliberazioni (dispositivo e motivazione, con la specificazione dei voti contrari) senza il riassunto delle discussioni.
  5. Il Consorzio assicura la compiuta osservanza delle vigenti normative in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione sotto la vigilanza del responsabile della corruzione.

 

Art. 51 – Opposizioni

  1. Avverso le deliberazioni gli interessati possono proporre opposizioni dinanzi all’organo che le ha emanate, entro dieci giorni decorrenti dall’ultimo giorno di pubblicazione.
  2. L’organo competente provvede con motivata deliberazione che viene comunicata al ricorrente.
  3. L’atto di opposizione è esaminato nella prima adunanza dell’organo competente entro 20 giorni dalla proposizione. L’organo competente provvede con motivata deliberazione che viene comunicata al ricorrente a mezzo di raccomandata A.R. o P.E.C. entro sei giorni dall’adozione.
  4. L’opposizione non sospende la esecutorietà della deliberazione, fatta salva la possibilità di disporne la sospensione prima della definizione della opposizione.

 

Art. 52 – Trasparenza e partecipazione

  1. Il Consorzio assolve agli obblighi di pubblicazione degli atti di trasparenza e comunicazione mediante il proprio sito internet istituzionale, in osservanza delle vigenti disposizioni normative in materia.
  2. Promuove azione di conoscenza delle proprie attività mediante l’utilizzo di idonei mezzi di comunicazione e con periodiche iniziative di comunicazione.
  3. Gli interessati possono prendere visione del testo delle deliberazioni degli organi consorziali e farsi rilasciare, previo pagamento delle relative spese, copia delle medesime, gli atti o documenti comunque richiamati nel testo delle deliberazioni. Si applicano le norme concernenti l’accesso civico (semplice e generalizzato) di cui al D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

 

Art. 53 – Regolamenti interni

  1. L’ordinamento degli uffici, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti consorziali nonché il funzionamento dell’Amministrazione e dei servizi del Consorzio, sono disciplinati, per quanto non previsto dal presente Statuto, dal Piano di Organizzazione Variabile e da appositi regolamenti interni approvati dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

SEZIONE VI

REVISORE UNICO

 

Art. 54 – Revisore Unico

  1. Il Revisore unico è nominato dal Consiglio regionale ed è scelto tra gli iscritti nel registro di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e s.m.i.
  2. Il Revisore unico rimane in carica cinque anni e non può essere rinominato presso lo stesso consorzio.
  3. L’incarico di Revisore unico dei conti è incompatibile con la carica di consigliere ed assessore regionale, di Presidente della Provincia, di consigliere e assessore Provinciale, di Sindaco, di consigliere ed assessore comunale, di Presidente della Camera di Commercio, di amministratore di enti, aziende ed agenzie dipendenti dalla Regione e di società partecipate dalla Regione.
  4. Il Revisore unico, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti che regolano le attività di vigilanza allo stesso demandate, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 267/2000, D.Lgs. n. 118/2001, al Cod. Civ. nonché ai sensi della Legge Regionale n. 45/2019:
  5. a) vigila sulla gestione generale del Consorzio, verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, con particolare riferimento alle procedure ad evidenza pubblica concernenti lavori, servizi e forniture, anche collaborando con il Presidente del Consorzio, su richiesta dello stesso;
  6. b) presenta al Consiglio di amministrazione la relazione annuale sul bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo, nonché sulle variazioni di bilancio, assestamento e valutazioni in merito alla sostenibilità finanziaria del Consorzio nella gestione della dotazione organica e del personale; qualora accerti gravi e documentate irregolarità chiede senza indugio al Comitato amministrativo la convocazione del Consiglio di amministrazione;
  7. c) esamina e vista trimestralmente il conto di cassa;
  8. d) trasmette mensilmente al Presidente del Consorzio i risultati delle sue attività e relaziona trimestralmente al Dipartimento regionale di riferimento sugli esiti della attività svolta, nonché alla Commissione consiliare competente in esito a specifica richiesta; riferisce sulle ispezioni svolte al Presidente del Consorzio e al Dipartimento regionale di riferimento entro cinque giorni dallo svolgimento delle stesse.
  9. Il Revisore unico è tenuto ad assistere alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché alle riunioni del Comitato amministrativo, ove richiesto.
  10. In qualsiasi momento il Revisore Unico può procedere ad atti di ispezione e di controllo amministrativo-contabile.
  11. Nei casi di particolare urgenza o importanza, il Revisore unico informa per iscritto il Presidente del Consorzio, salve tutte le altre iniziative previste dalla legge.
  12. Il Revisore Unico che, senza giustificato motivo, manchi a due riunioni consecutive del Consiglio di amministrazione decade dalla carica con Decreto del Presidente del Consiglio regionale su impulso del Presidente del Consorzio. Il Presidente del Consiglio regionale contestualmente provvede alla sostituzione.

 

 

CAPO III

AMMINISTRAZIONE

 

Art. 55 – Funzioni e responsabilità

  1. I poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi consortili, mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.
  2. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli obiettivi e i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
  3. Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’Ente verso l’esterno, fatto salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.
  4. I dirigenti sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.

 

Art. 56 – Struttura operativa

  1. La struttura operativa del consorzio è definita dal Piano di Organizzazione Variabile (POV), deliberato dal Consiglio di Amministrazione; essa è diretta, coordinata e sovrintesa dal Direttore del Consorzio.
  2. Il Direttore assicura il buon funzionamento degli uffici consorziali e relaziona al Consiglio di amministrazione sull’andamento della gestione consortile ogni qualvolta lo ritenga opportuno, nell’interesse del servizio o a richiesta del Presidente.
  3. Il Direttore e/o i Dirigenti sono responsabili dei risultati conseguiti in relazione agli obiettivi assegnati, della correttezza, trasparenza, imparzialità e buon andamento della gestione.
  4. Ai dirigenti, in relazione all’incarico e alle competenze attribuite e nel rispetto degli indirizzi e direttive impartite dal Direttore, spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti di gestione e i conseguenti provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione.

 

Art. 57 – Direttore

  1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione previo espletamento delle procedure di cui all’art. 26, comma 1, lett. x).
  2. Il Direttore:
  3. è il capo del personale con poteri e responsabilità del datore di lavoro;
  4. dirige, coordina e controlla l’attività della struttura, secondo i principi di trasparenza ed efficienza e i criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura, assicurandone il buon funzionamento;
  5. assegna gli obiettivi ai dirigenti d’area e, in assenza di questi, ai Quadri o Responsabili d’Area;
  6. formula e sottopone al Consiglio di Amministrazione le proposte sull’assunzione del personale sulla base del programma delle esigenze organiche;
  7. assegna le mansioni che i dipendenti consortili devono svolgere nell’ambito della qualifica posseduta e dei contenuti del Piano di Organizzazione Variabile, verificando il raggiungimento dei risultati;
  8. formula proposte su obiettivi, piani e programmi di attività ed esprime pareri al Consiglio di Amministrazione ed al Comitato amministrativo, curando l’attuazione, attraverso la struttura organizzativa, delle deliberazioni adottate dai medesimi.
  9. collabora con gli organi consortili verso i quali risponde del proprio operato e predispone gli atti di competenza del Presidente, del Consiglio di Amministrazione e del Comitato amministrativo;
  10. partecipa alle riunioni degli Organi di amministrazione e controfirma tutti i verbali e gli atti per cui sia richiesta la firma congiunta.
  11. firma singolarmente la corrispondenza e tutti gli atti per i quali abbia ricevuto delega ai sensi delle disposizioni del presente Statuto e di regolamento.
  12. coadiuva il Presidente nei rapporti con gli uffici dello Stato, della Regione, della Provincia, dei comuni e di tutti gli altri enti pubblici e privati che vengono in contatto con il Consorzio;
  13. ferme restando le competenze e le responsabilità assegnate dalla legge a specifiche figure professionali, risponde all’Amministrazione sull’andamento della gestione;
  14. adotta, nel rispetto del POV e delle altre determinazioni assunte dagli Organi consortili gli atti di organizzazione delle risorse umane dando attuazione ai provvedimenti degli Organi;
  15. nomina e presiede le commissioni di concorso e di gara, esclusi i casi di incompatibilità previsti dalla legge;
  16. cura l’esecuzione delle deliberazioni degli Organi consortili;
  17. firma i contratti deliberati dall’Amministrazione e delegati per la firma dal Presidente;
  18. controfirma i mandati di pagamento e le reversali firmati dal responsabile d’area amministrativa;
  19. rilascia in via ordinaria i provvedimenti di autorizzazione, licenza, permesso e concessione di cui alla L.R. 17 aprile 2003 n. 7, artt. 92 e 92 bis, conformi al regolamento di polizia idraulica approvato dal Consiglio di Amministrazione, sottoponendo all’approvazione del Consiglio di Amministrazione i casi di particolare rilevanza;
  20. adotta provvedimenti di concessione temporanea;
  21. adotta gli atti ad esso attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o delegati dal Presidente;
  22. in caso di calamità e di urgenza, con atto proprio, da sottoporsi a ratifica del Presidente, autorizza, per le opere di bonifica, l’esecuzione dei lavori dichiarati di somma urgenza, approva l’elenco delle opere danneggiate e degli elaborati progettuali predisposti e trasmette alla Regione Abruzzo l’elenco e gli elaborati di cui sopra entro dieci giorni dal verificarsi della calamità;
  23. verifica la situazione amministrativa e finanziaria dell’ente e relaziona al Presidente e all’ufficio di presidenza sull’andamento dell’attività del Consorzio;
  24. presenta al Consiglio di Amministrazione il programma biennale degli acquisti di beni e servizi, il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori pubblici nonché i relativi aggiornamenti annuali.
  25. coadiuva il Comitato amministrativo nella predisposizione dei regolamenti e del piano di organizzazione variabile da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;
  26. organizza l’ufficio per le espropriazioni ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità);
  27. nomina i responsabili unici del procedimento ai sensi del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e, se la materia dovesse riguardare contemporaneamente più aree, individua l’unità organizzativa cui affidare la responsabilità del procedimento amministrativo ai sensi della L. 7 agosto 1990 n. 241; i Dirigenti di area possono individuare i responsabili unici del procedimento tra il personale della propria area di appartenenza;
  28. cura ogni adempimento assegnato dal Consiglio di amministrazione o dal Comitato amministrativo in relazione alle proprie competenze;

 

ART. 58 – Organizzazione degli Uffici

  1. L’organizzazione dei servizi e delle aree operative del consorzio è definita dai regolamenti del consorzio nonché dal piano di organizzazione variabile, approvato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Comitato amministrativo.
  2. Il Direttore e i Dirigenti, nelle materie ed ambiti di propria specifica competenza, adottano gli atti che sono pubblicati nel rispetto della vigente normativa sulla trasparenza. Ogni Consorzio individua il Responsabile dei procedimenti.
  3. I provvedimenti adottati dal Direttore e dai Dirigenti assumono la denominazione di “determinazione”.
  4. Le singole strutture del Consorzio (Area tecnica, Area contabile ed Area amministrativa) predispongono, per quanto di propria competenza, gli atti da sottoporre alle deliberazioni degli organi del consorzio ed esprimono parere sulle relative proposte di deliberazione.
  5. Per la realizzazione delle opere, delle infrastrutture, per l’acquisto di beni e servizi, per il reclutamento del personale, nonché per il conferimento degli incarichi, il Consorzio adotta procedure di evidenza pubblica.
  6. Le funzioni di ufficiale rogante per la redazione degli atti dei Consorzi di Bonifica per i quali sia richiesta la forma pubblica amministrativa possono essere attribuite dal Consorzio ai propri dipendenti in servizio con profilo professionale amministrativo e in possesso del diploma di laurea in discipline giuridiche e/o economiche. Gli atti di frazionamento di particelle catastali immobiliari appartenenti ai Consorzi di Bonifica possono essere, a tutti gli effetti di legge, redatti e sottoscritti da dipendenti consortili, in possesso di laurea in scienze agrarie, ingegneria, architettura o del diploma di geometra o di perito agrario iscritti ai relativi Albi professionali.
  7. Gli atti concernenti la gestione della dotazione organica del Consorzio ed il relativo personale devono essere sottoposti, prima della loro approvazione da parte degli organi istituzionali, alla previa convalida da parte del Revisore Unico, ai sensi del precedente art. 52, comma 3, lett. d).

 

Art. 59 – Incarichi dirigenziali

  1. I dirigenti del Consorzio, in tutte le articolazioni previste dalla contrattazione nazionale, sono assunti con contratti a tempo determinato di durata non superiore a cinque anni, comunque rinnovabili; tale durata si applica anche al personale interno promosso ai ruoli dirigenziali.
  2. I dirigenti sono valutati anche sulla base dei risultati ottenuti in termini di realizzazione di economie di gestione, di ottimizzazione dei servizi resi ai consorziati, di riduzione degli oneri di contribuenza.
  3. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi affidati ai dirigenti, l’incarico dirigenziale è soggetto a revoca prima della naturale scadenza.

 

Art. 60 – Esercizio finanziario

  1. L’esercizio finanziario del Consorzio coincide con l’anno solare.
  2. La Gestione contabile del Consorzio è finanziaria ed è improntata secondo i principi del D. Lgs. 118/2011, e s.m.i., nonché della Leggi Regionali vigenti, del regolamento di contabilità del Consorzio e degli atti di indirizzo della Giunta regionale.
  3. Il bilancio di previsione deve essere approvato di norma non oltre il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce.
  4. In caso di mancata approvazione del bilancio di previsione entro il 31 dicembre dell’anno precedente quello cui il bilancio si riferisce, è consentito l’esercizio provvisorio. Il Consorzio può impegnare mensilmente, per ciascun capitolo, spese non superiori a un dodicesimo delle somme previste nell’ultimo bilancio definitivamente approvato o in alternativa, a un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio del bilancio pluriennale approvato l’anno precedente. Non sono soggette a tale limitazione le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi.
  5. Il rendiconto consuntivo è approvato entro il semestre successivo a quello della chiusura dell’esercizio finanziario.
  6. In caso di disavanzo o deficit per due anni consecutivi, la Giunta Regionale, acquisito il parere del Revisore e dei servizi regionali preposti alla vigilanza, dispone lo scioglimento degli organi consortili e procede al commissariamento del Consorzio, ai sensi della L.R. n. 45/2019 e s.m.i.

 

Art. 61 – Contabilità economico patrimoniale e controllo di gestione

  1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il Consorzio integra la contabilità finanziaria con quella economico-patrimoniale, in base ai principi sanciti dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
  2. Il Consorzio adotta, altresì, il controllo di gestione quale processo interno diretto a garantire:
  3. la realizzazione degli obiettivi programmati attraverso una costante verifica dello stato di avanzamento dei programmi e dei progetti approvati dagli organi del consorzio;
  4. la corretta gestione e l’efficace ed efficiente utilizzo delle risorse.
  5. Il controllo di gestione verifica, in particolare:
  6. la rispondenza di quanto realizzato rispetto ai programmi e ai progetti contenuti nei documenti previsionali e programmatici, anche in relazione all’adeguatezza delle risorse finanziarie disponibili;
  7. la tenuta della contabilità rispetto alle esigenze delle strutture gestionali interne e ai condizionamenti tecnici e giuridici esterni;
  8. l’efficienza dei processi di attivazione, di gestione dei servizi e delle attività, anche in forma associata.
  9. Il Consorzio può ricorrere all’indebitamento solo per finanziare spese per investimenti, fatto salvo l’indebitamento necessario ad anticipare le entrate rinvenienti dagli oneri di contribuenza che risultano dal piano annuale di riparto.
  10. Il Consorzio può ricorrere, altresì, alla stipula di mutui o altri finanziamenti di scopo per ripianare disavanzi di amministrazione concernenti passività accertate alla data di entrata in vigore della presente legge, purché correlate ad investimenti già realizzati o in corso di realizzazione, previa comunicazione alla Giunta. La comunicazione è corredata di una relazione dimostrativa della consistenza degli investimenti; la Giunta può opporre diniego motivato entro quindici giorni dalla data di notifica della richiesta.
  11. Per la disciplina delle attività di cui precedenti commi, il Consorzio adotta apposito regolamento.

 

Art. 62 – Riparto della contribuenza

  1. Le spese a carico della proprietà consorziata per l’esecuzione, la manutenzione e l’esercizio delle opere di bonifica nonché quelle relative ad altre finalità istituzionali del Consorzio sono ripartite – a bonifica ultimata – in ragione dei benefici effettivamente conseguiti, sulla base di apposito piano di classifica.
  2. Durante l’esecuzione della bonifica, il riparto delle spese, di cui al comma 1, è effettuato sulla base dei criteri fissati dalla vigente normativa, a mezzo di piani di classifica provvisoria sulla base di indici approssimativi e presunti del beneficio conseguibile.
  3. I criteri di ripartizione degli oneri nonché i Piani di Classifica provvisori e quelli definitivi sono approvati dai competenti organi del consorzio. Le relative delibere sono trasmesse alla Regione Abruzzo entro 20 giorni dall’approvazione.

 

Art. 63 – Ruoli di contribuenza

  1. I ruoli annuali dei contributi a carico dei consorziati, resi esecutivi ai sensi di legge, possono essere trasmessi con avviso bonario da parte del Consorzio agli obbligati ovvero sono consegnati agli ufficiali di riscossione o agli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge.
  2. I ruoli sono depositati per la visione degli interessati presso la sede del Consorzio.
  3. Avverso l’iscrizione a ruolo, i consorziati direttamente interessati possono avanzare ricorso documentato, per errore materiale o per duplicazione dell’iscrizione.
  4. Il ricorso deve essere proposto al Comitato amministrativo entro sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento o, in mancanza, dalla notificazione dell’avviso di mora.
  5. Il ricorso non sospende la riscossione. Il Comitato amministrativo, tuttavia, ha facoltà di disporre, con provvedimento motivato, la temporanea sospensione.

 

Art. 64 – Riscossione ruoli

  1. La riscossione dei ruoli per i contributi consorziali è regolata dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337 (“Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione”), dal Decreto Legislativo 22 febbraio 1999, n. 37 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettere a) e c), della Legge 28 settembre 1998, n. 337”), dal Decreto Legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (“Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’articolo 1 della L. 28 settembre 1998, n. 337”) e dal Decreto Legislativo 13 aprile 1999, n. 112 (“Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla Legge 28 settembre 1998, n. 337”).

 

Art. 65 – Tesoriere e cassiere del Consorzio

  1. Le funzioni di Tesoriere e di Cassiere del Consorzio sono affidate ad un istituto bancario.
  2. Si applica, in materia di contabilità, per quanto compatibile, la Legge Regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) ed il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
  3. Il Consorzio si dota di un proprio regolamento di contabilità il cui schema è elaborato in raccordo con il Dipartimento regionale competente in materia di agricoltura.

 

Art. 66 – Modifiche statutarie

  1. Il Consorzio di Bonifica può uniformare, adeguare e/o a modificare il presente statuto in conformità con le previsioni normative regionali, sulla base dello schema tipo predisposto dal Dipartimento di riferimento, definito in raccordo con l’ANBI regionale, ed approvato dalla Giunta Regionale.

 

Art. 67 – Norme finali

  1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle norme generali vigenti per le persone giuridiche pubbliche fra le quali è classificato ad ogni effetto il Consorzio di Bonifica Sud – Bacino Moro, Sangro, Sinello e Trigno.